(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 16 luglio 1996) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e obiettivi della programmazione 1. La Provincia autonoma di Trento adotta la programmazione come metodo di governo. 2. La programmazione e' finalizzata fra l'altro: a) al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e alla piena occupazione; b) allo sviluppo delle attivita' di produzione e di scambio di beni e servizi; c) alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse; d) al superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nelle diverse zone del territorio provinciale e alla valorizzazione delle rispettive vocazioni territoriali; e) alla valorizzazione delle risorse umane attraverso la qualificazione delle attivita' formative, culturali e di ricerca; f) alla razionalizzazione dell'impiego delle risorse e alla salvaguardia di quelle non rinnovabili; g) alla realizzazione di condizioni di contesto generale idonee a favorire il miglioramento della capacita' competitiva delle imprese; h) al potenziamento delle infrastrutture economiche e sociali; i) alla diffusione e alla valorizzazione degli strumenti di partecipazione sociale e di democrazia economica richiamati negli articoli 43, 45 e 46 della Costituzione della Repubblica; l) al miglioramento della qualita' delle funzioni svolte dalla pubblica amministrazione. 3. La programmazione, in conformita' a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione, e' finalizzata a coordinare ed indirizzare l'attivita' della Provincia, degli enti pubblici e dei privati per conseguire obiettivi di utilita' generale e di sviluppo economico e sociale. 4. La Provincia concorre altresi', attraverso la propria programmazione, agli atti di programma di livello sovra-provinciale e ne realizza gli obiettivi nell'ambito delle competenze proprie e delegate.