(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
        della Regione Trentino-Alto Adige del 16 luglio 1996)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Finalita' e obiettivi della programmazione
 
  1. La Provincia autonoma di Trento adotta  la  programmazione  come
metodo di governo.
  2. La programmazione e' finalizzata fra l'altro:
   a)  al  miglioramento  delle condizioni di vita e di lavoro e alla
piena occupazione;
   b) allo sviluppo delle attivita' di produzione  e  di  scambio  di
beni e servizi;
   c)  alla  tutela  e  alla  valorizzazione dell'ambiente naturale e
delle sue risorse;
   d) al superamento degli squilibri economici  e  sociali  esistenti
nelle  diverse  zone del territorio provinciale e alla valorizzazione
delle rispettive vocazioni territoriali;
   e)  alla  valorizzazione  delle  risorse   umane   attraverso   la
qualificazione delle attivita' formative, culturali e di ricerca;
   f)  alla  razionalizzazione  dell'impiego  delle  risorse  e  alla
salvaguardia di quelle non rinnovabili;
   g) alla realizzazione di condizioni di contesto generale idonee  a
favorire il miglioramento della capacita' competitiva delle imprese;
   h) al potenziamento delle infrastrutture economiche e sociali;
   i)  alla  diffusione  e  alla  valorizzazione  degli  strumenti di
partecipazione sociale e di  democrazia  economica  richiamati  negli
articoli 43, 45 e 46 della Costituzione della Repubblica;
   l)  al  miglioramento  della  qualita' delle funzioni svolte dalla
pubblica amministrazione.
  3. La programmazione, in conformita' a quanto  previsto  dal  terzo
comma   dell'articolo   41   della  Costituzione,  e'  finalizzata  a
coordinare ed indirizzare l'attivita'  della  Provincia,  degli  enti
pubblici  e dei privati per conseguire obiettivi di utilita' generale
e di sviluppo economico e sociale.
  4.  La  Provincia  concorre   altresi',   attraverso   la   propria
programmazione, agli atti di programma di livello sovra-provinciale e
ne  realizza  gli  obiettivi  nell'ambito  delle competenze proprie e
delegate.